DIRITTO D’ AUTORE
Per saperne di più sul diritto d’autore :
leggi gli articoli della legge :
http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
oppure visita il sito della SIAE
RICORDA
- Perché siano riconosciuti i diritti d’autore su un’opera, frutto del proprio ingegno creativo, non c’è da seguire alcuna formalità amministrativa.
- Depositare l’opera presso la SIAE garantisce all’autore soprattutto l’attribuzione di una data certa, riguardo alla creazione intellettuale.
- Anche la pagina di un sito internet ed il suo contenuto, così come qualsiasi altra opera dell’ingegno creativo, sono protetti dalla legge sul diritto d’autore, senza bisogno di alcuna formalità.La libera fruibilità di quanto contenuto in questo sito non equivale perciò alla libertà di copia del medesimo.
- L’autore di un’opera che appartiene alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia ( et al.) può cedere all’editore i diritti patrimoniali ma conserva sempre i diritti morali che sono per loro natura incedibili.
- Il diritto d’autore su di un’ opera dura per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. In seguito diventa di dominio pubblico. Ovviamente ciò vale per l’opera originale e non per una sua elaborazione protetta.
- Fotocopiare un libro protetto dal diritto d’autore è reato. Nei centri autorizzati (copisterie o altro) è legittima solo la riproduzione per uso personale, nei limiti del 15 % del volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine pubblicitarie “.
- Un luogo comune dice che “ la cultura è di tutti “ ma è altresì vero che è giusto tutelare la proprietà intellettuale e quindi chi vive di produzione culturale .
- L’autore di un’opera può anche agire in giudizio chiedendo il risarcimento del danno causato dall’illecito comportamento di un soggetto terzo relativamente al plagio.