Patrimoni e strategie nei capitoli matrimoniali di Altavilla
agli inizi del ‘700
( di Giuseppe Sabatino e Raffaele Sarti)
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I Capitoli matrimoniali, solitamente ben definiti attraverso la stipula di atti pubblici, rappresentavano in passato lo strumento attraverso il quale venivano assegnate - alle giovani spose - le quote di patrimonio ad esse spettanti; porzioni di proprietà familiare nella maggioranza dei casi secondarie o meno redditizie rispetto a quelle che invece venivano in qualche modo garantite ai figli maschi. Un dato ed una mentalità che si è protratta nel tempo e che rispondeva a strategie familiari che avevano il solo scopo di mantenere ben saldo il nucleo più importante dell’asse ereditario.Secondo tradizione, a questo tipo di contratto solitamente intervenivano lo sposo, insieme alla sua famiglia, ma non la sposa la quale veniva rappresentata, nella maggioranza dei casi, dal proprio genitore e dai fratelli. L’entità della dote variava naturalmente a seconda della ricchezza della famiglia e della sua posizione sociale: per quelle più povere ammontava a qualche decina di ducati ma non mancano per Altavilla capitoli matrimoniali nei quali vengono riportati beni dotali di migliaia di ducati(!). Sebbene non esplicitato nell’atto qui trascritto, lo sposo, di frequente aggiungeva, alla dote portata dalla donna, anche una sua donazione integrativa, necessaria alla sopravvivenza della compagna visto che senza eredi, i beni del marito - in caso di sua morte - dovevano essere restituiti alla famiglia che li aveva concessi. La stessa dote assegnata alla sposa costituiva un bene che continuava ad appartenere alla famiglia di origine, anche dopo la stipula dell’atto pubblico, tanto che la giovane donna non poteva vendere i suoi beni dotali se non in casi di estremo bisogno. Accettando la dote, infine, la ragazza rinunciava a qualsiasi altra quota ereditaria di famiglia.
Spesso, ai capitoli matrimoniali, era anche accluso un elenco di indumenti, mobilio, suppellettili di casa oppure ornamenti come collane, orecchini o altro; elenco quasi sempre compilato da un familiare o da una persona amica in grado di scrivere oppure da apprezzatori chiamati a dare una valutazione.
Lo schema seguito nella redazione dei capitoli matrimoniali era più o meno il seguente:
a) promessa di matrimonio;
b) costituzione della dote oltre la quale, a volte, si aggiungevano gli assegni maritali;
c) quietanza della dote e/o degli assegni maritali, solitamente fatta con successivo atto pubblico;
d) rinunzia della donna a pretese ereditarie sui beni di famiglia.
Una volta stipulato l’atto, seguivano le pubblicazioni che venivano affisse sulla porta della nostra Collegiata per poi arrivare al giorno del matrimonio che doveva essere celebrato in forma solenne e soprattutto nel rispetto dei periodi stabiliti dalla Chiesa.
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( Biblioteca Comunale “ Caruso”. Atti del Notaio Domenico Giordano - 1703 / 4 )
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7 Gennaio 1703. Altavilla.
In nostra presenza, constituiti Capitoli patti e convenzioni al nome di Dio abiti e firmati tra il Magnifico Andrea del Tufo della suddetta terra di Altavilla, agente e interveniente alle cose infrascritte tanto per suoi eredi et successori quanto per nome e parte della zita in capillis (1) Rosanna del Tufo sua figlia legittimamente procreata in costanza di matrimonio con Angela Bruno, coniuge, per la quale promette omni tempore d'una parte e Giovanni Battista Severino della medesima terra, similmente agente et interveniente alle cose infradette per sé suoi eredi e successori dall'altra parte, sopra il felice matrimonio …contraendo tra detta zita Rosana ex una con detto Giovanni Battista ex altera ;
In primis esso Magnifico Andrea del Tufo, padre della detta zita Rosanna promette…. che la detta zita Rosana debba prendere et accettare lo detto Giovanni Battista per suo futuro sposo e caro marito e con Lui contraere publico matrimonio in faccia ecclesiae interveniente sacerdotale benedizione …….secondo l'uso e costume della Sacrosanta Romana e Cattolica Chiesa et consiglio di Trento in pace (2);
E causa del quale matrimonio comodamente sopportandi da detto Giovanni, il detto del Tufo Padre (cioè Andrea) promette di dare et con effetto consegnare, quale dote della detta zita Rosana, docati cento cinquanta nel seguente modo: docati sedici e mezzo in tanta panni, la lista del quale in piedi del presente annotata ed altri docati ciento trenta tre, carlini due e grana dieci a complimento di detta intiera dote di docati ciento cinquanta ut supra promissis; il predetto Andrea Padre dotante….. si obbliga pagarli fra certo tempo detto dotante suoi eredi e successori e corrisponderne al suddetto Giovanni Battista suoi eredi e successori le terze seu interesse alla ragione del sette per cento...con patto espresso tra esse parti convenuto, mancando esso Andrea Padre…. di corrispondere e pagare le suddette terze per anni due incorrotti alla suddetta ragione del sette per cento, in tale caso sia lecito a Giovanni Battista suoi eredi e successori ricusare, rescindere, liquidare il presente istrumento di capitali 133-2-10….. e dimandare l'assistenza sopra quel corpo di stabile che al suddetto Giovanni Battista piacerà ed il medesimo aggiudicarselo (3)……. Stante (poiché) il suddetto Giovanni Battista ha speso grossa summa sì per la dispensa della quondam Olimpia del tufo e per morte della medesima Olimpia ante contrahendum matrimonio come per altra dispensa della suddetta Rosanna, sua futura moglie per la parentela della quondam Vittoria Giordano prima moglie del suddetto Giovanni Battista, il medesimo Giovanni Battista viene parente al suddetto Andrea per causa della suddetta quondam Vittoria ratione affinitatis (4) ; come anche per il gran affetto che porta alla suddetta Rosanna sua ultima figlia extra dotes gli dona (il Padre)….docati trenta atteso le altre sue figlie, cioè la quondam Giovanna, moglie di Mastro Luise Tartaglia (la quale) fu dotata di docati cento venti e per i medesimi ne ricevè la casa sita al Borgo della via delle prete; Laura del Tufo, moglie di Carlo Bruno di Giovanni Battista recevé il territorio detto la cappella più altri docati cento venti; Vittoria del Tufo moglie di Bernardino Lombardo se ricevé la casa detta vicino la chiesa della SS. Annunziata e docati quaranta di contanti che uniti ferno docati cento venti; Camilla del Tufo, moglie di Lorenzo di Roberto, (ricevè) un pezzo di territorio detto la Tofara ed un altro detto l'Ortora. Per li accennati docati cento venti così tutte de paraggio dotate hora vedendo così gran spese, come à rispetto delle persone li detti docati trenta più dell’altre suddette sue figlie ut supra ….. per la spesa di dette dispense e che in docati trenta più dell’altre vide esso Dotante che per le suddette altre sue figlie non se ne possa uscire il Paraggio et ultra stante le dona di suo proprio pugno e sostanza paterna et versa vice lo detto Giovanni Battista promette prendere et accettare detta zita Rosanna per sua futura moglie e con lei contrahere pubblico et solenne matrimonio con modo et forma ut supra e la medesima condurre a sua casa honorifice ut decet e di più esso Giovanni Battista ex nunc pro tunc ricevute haverà dette doti in tutto ò in parte quelle diligentemente tenerle e costidirle et farle salve sopra tutti i suoi beni ad opus et istantia di detta zita Rosanna suoi eredi et successori dal presente matrimonio legittimamente discendentino ed in loro defetto restituire la suddetta dote al suddetto dotante suoi eredi e successori e quia sic, salva sempre però alla predetta zita Rosanna di disponere e restare la terza parte delle suddette doti conforme l’uso e costume di detta terra, quia sic.
In più il suddetto Giovanni Battista costituisce et dona propter nuptias per l’antefatto da lucrarsi da detta zita Rosanna servata la forma dell’ultima regia novella prammatica (5) nec non detto Giovanni Battista ex nunc pro tunc et statim contratto detto matrimonio il suo assenso e consenso che detta zita Rosanna habbia a rinunciare tutte et qualsivoglia ragioni eredità, legati fidei commissi ad essa Rosanna spettantino di legittima paraggio et ultra paraggio eredità suddetti così paterni come materne, zierne, averne, pro totis retrolapsis temporibus ..ad essa Rosanna spettantino et competentino alias promette e s’obbliga esso Giovanni Battista quella rifare ed essere tenuto a detto del Tufo dotante suoi eredi et successori ...qia sic
Nota seu lista delli suddetti panni:
- in primis quattro lenzola - per docati sei
- quattro tovaglie - per docati quattro e tari due
- tre sinali di tela sottile - carlini venti quattro
- due camise - carlini venti
- una cotta ( una specie di sottana) usata - carlini diecessette
Quali panni sono stati apprezzati da Madalena Bruno del quondam Andrea, arbitra comune eletta per esse parti.
Note:
1) - Nel diritto romano la formula vergine in capillis indicava la condizione di illibatezza della donna. L’espressione fu tuttavia usata anche dai longobardi per i quali, secondo L. A. Muratori, le fanciulle “…nudrivano il crine né lo tosavano…e andassero col crine sciolto sulle spalle….” In pratica la lunga chioma sciolta sulle spalle distingueva le nubili dalle donne sposate le quali invece erano solite usare un’acconciatura con i capelli raccolti
2) - C’è un esplicito richiamo alla tradizione e alle norme della Chiesa, sancite dal Concilio di Trento.
3) - Nel caso in cui quanto pattuito non venisse rispettato si autorizza lo sposo, Giovanni Battista, a recuperare la somma che gli è dovuta su uno degli immobili di proprietà del suocero.
4) - In pratica, lo sposo aveva dovuto spendere grosse somme per ottenere alcune dispense, necessarie per contrarre il matrimonio con Rosanna del Tufo. Giovanni Battista infatti era vedovo di Vittoria Giordano, parente del futuro suocero Andrea del Tufo; in più, dopo la morte della prima moglie, e prima di contrarre un nuovo matrimonio, aveva perso per prematura morte la giovane promessa sposa Olimpia del Tufo. Per tutte queste spese occorse per ottenere le dispense, Andrea del Tufo, suo futuro suocero, concede una extra dotes.
5) - Regia novella prammatica ossia “secondo le ultime disposizioni di legge”.