welcome

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Un ... “ tifoso” di Altavilla (Avellino), guardia civica e omicida, provoca la riforma di quel Corpo (1821):

( SAMNIUM – anno 1979 pp.229-230 )

Il 3 settembre 1821, l'Intendente di Avellino inviava la seguente circolare ai sottintendenti, ai sindaci e ai capi della Guardia civica della Provincia (1): e Mentre le guardie civiche dei Comuni del Principato Ulteriore con indefesso zelo ed attività sono intente alla conservazione dell'ordine e della tranquillità pubblica, la Guardia civica del Comune di Altavilla la sera del 25 dello scorso agosto ha dato un triste spettacolo mosso da infernale spirito di discordia tra i suoi componenti da mancanza di disciplina e tale che poteva menare a più gravi conseguenze, se gli abitanti non fossero stati tutti, come negli altri Comuni della Provincia animati da un sentimento stesso di interesse per l'ordine, e pel riposo del proprio paese. In un locale vicino alla piazza, un giocoliere preparava il divertimento dei suoi giochi. Alla porta vi era la guardia civica per prevenire gli inconvenienti della folla. Molti spingono per entrare senza pagamento. Tra costoro vi erano dei civici male intenzionati. Respinti, uno di essi vibra un colpo di fucile e ammazza sull'istante un individuo di guardia alla porta, ferisce un altro civico ed un pagano ancora. il malfattore fuggito col favore delle tenebre cadrà sicuramente tra poco, nelle mani della giustizia punitrice. Intanto il Governo informato del fatto, per dare un salutare esempio di severità, ha ordinato: Che la Guardia civica di Altavilla sia provvisoriamente disciolta. Che le armi e le patentiglie dei civici tutti, siano restituite e trasmesse a questa Intendenza. Che una competente forza di gendarmeria sia destinata ad Altavilla per il mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica. Che queste disposizioni siano pubblicate per tutta la provincia. Adempio con sollecitudine a tali ordini dettati dalla sapienza e dalla provvidenza del Governo».

1)Giornale dell'Intendenza, 1821. p. 329.

 

La regola generale della legge sul diritto d’autore stabilisce che un’opera diventa di pubblico dominio dopo 70 anni dalla morte dell’autore. E’ comunque sempre vietata la fotoriproduzione di opere di pubblico dominio per fini commerciali e di sfruttamento economico. Secondo l’art. 70 di questa legge “…il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini (15% di un libro o fascicolo di rivista, escluse le pagine di pubblicità) e se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica…….” La riproduzione di questo testo non ha fini di lucro né fini commerciali e viene proposta ai lettori di altavillahistorica per il solo uso di studio personale.

LOGOridotto